Torna alla legge

Art. 19

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 5 LPers)

I Dipartimenti sono responsabili di attuare la politica del personale e di applicare nei loro settori gli strumenti e i sistemi stabiliti. Essi svolgono in particolare i seguenti compiti:

  1. 1 concretizzano, coordinano e gestiscono lo sviluppo del personale e dell’organizzazione, compreso lo sviluppo dei quadri;
  2. coordinano e gestiscono l’impiego delle risorse umane e finanziarie;
  3. organizzano la gestione del personale e disciplinano le competenze;
  4. effettuano il controlling del personale nel proprio settore coordinandolo con il controlling strategico dell’UFPER.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.