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Art. 21

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 5 LPers)

  1. Il DFF verifica periodicamente se l’Amministrazione federale ha conseguito gli obiettivi della LPers e delle pertinenti disposizioni di esecuzione e provvede affinché sia fatto rapporto.
  2. I rapporti vertono in particolare su:
    1. la composizione del personale;
    2. i costi del personale;
    3. la soddisfazione procurata dal lavoro;
    4. la qualifica del personale.
  3. Il DFF informa ogni anno il Consiglio federale in merito all’evoluzione dello stipendio attuata in funzione delle valutazioni del personale nonché all’assegnazione di premi di prestazione e di altri assegni importanti e ne espone le ripercussioni finanziarie.1
  4. Per riferire in modo puntuale ed esaustivo, i Dipartimenti impiegano il sistema informatico di gestione del personale dell’Amministrazione federale.
  5. Il DFF può effettuare inchieste presso il personale e le unità amministrative.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 set. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 569).

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