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Art. 23

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 8 cpv. 3 LPers)

  1. Se necessario per l’adempimento di compiti di sovranità nazionale, l’accesso ai posti può essere limitato alle persone di nazionalità svizzera:
    1. dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), per il personale impiegato nella lotta internazionale alla criminalità, nella polizia e nel perseguimento penale;
    2. 1 dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), per il personale impiegato nella difesa nazionale e nel Servizio delle attività informative della Confederazione;
    3. dal DFAE, per il personale destinato alla rappresentanza della Svizzera all’estero;
    4. dal DFF, per i membri del Corpo delle guardie di confine;
    5. dai Dipartimenti, per il proprio personale che rappresenta la Svizzera nell’ambito di negoziati internazionali;
    6. 2
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  3. L’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 segnala eventuali limitazioni di accesso nella messa a concorso dei posti (art. 22).

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

  2. Abrogata dall’all. n. 1 dell’O del 7 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2005 4595).

  3. Abrogato dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

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