Torna alla legge

Art. 27

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 8 cpv. 2 LPers)

  1. Il periodo di prova è di tre mesi.
  2. Per le seguenti categorie di personale il periodo di prova può essere fissato per contratto a sei mesi al massimo:
    1. personale militare;
    2. 1 aspiranti al titolo di specialista dogana e sicurezza dei confini in formazione nonché collaboratori del Controllo dei metalli preziosi;
    3. ispettori fiscali dell’Amministrazione federale delle contribuzioni;
    4. persone nominate dal Consiglio federale secondo l’articolo 2 capoverso 1;
    5. collaboratori del Servizio delle attività informative della Confederazione aventi regolarmente accesso a informazioni sensibili;
    6. 2 periti revisori ed esperti in valutazioni del Controllo federale delle finanze;
    7. 3 impiegati del DFAE soggetti all’obbligo di trasferimento o che sono impiegati all’estero, ad eccezione degli impiegati che sono assunti a tempo determinato per la durata di una formazione;
    8. 4 assistenti di sicurezza pubblica dell’Ufficio federale di polizia.
  3. Di comune intesa le parti possono rinunciare al periodo di prova o concordarne uno più breve.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 set. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 569).

  2. Introdotta dalla cifra I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4507).

  3. Introdotta dalla cifra I dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 843).

  4. Introdotta dalla cifra I dell’O del 3 set. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 569).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.