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Art. 3

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
  1. Il Consiglio federale conferisce i titoli diplomatici e consolari.
  2. Il DFAE conferisce i titoli in uso nelle relazioni internazionali a persone assunte dal DFAE, sempre che essi non corrispondano al rango di capomissione.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

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