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Art. 35

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 10 cpv. 2 LPers)1

  1. Dopo la fine del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 19462su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), l’autorità competente secondo l’articolo 2 può costituire, d’accordo con la persona interessata, un nuovo rapporto di lavoro. L’articolo 52a non è applicabile.3
  2. 4
  3. Il rapporto di lavoro di cui al capoverso 1 termina senza disdetta al più tardi alla fine del mese in cui l’impiegato compie il 70° anno d’età.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

  2. RS 831.10

  3. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

  4. Abrogato dall’all. n. 1 dell’O del 30 ago. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

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