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Art. 39a

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 15 LPers)

  1. Se un impiegato adempie ampiamente i requisiti di cui all’articolo 16 capoverso 1, i superiori possono richiedere uno scostamento verso l’alto dalla proposta di cui all’articolo 39 capoverso 2 come segue:
    1. fino allo 0,5 per cento dello stipendio attuale, se lo stipendio è pari o superiore al valore della curva di evoluzione dello stipendio di cui all’articolo 39 capoverso 1, al massimo fino all’importo massimo previsto dalla classe di stipendio;
    2. fino all’1,0 per cento dello stipendio attuale, se lo stipendio è inferiore al valore della curva di evoluzione dello stipendio di cui all’articolo 39 capoverso 1.
  2. Se un impiegato non adempie pienamente i requisiti di cui all’articolo 16 capoverso 1, i superiori richiedono una riduzione adeguata della proposta di evoluzione dello stipendio.
  3. Se un impiegato non adempie i requisiti di cui all’articolo 16 capoverso 1, i superiori propongono di rinunciare all’evoluzione dello stipendio. Un’evoluzione negativa dello stipendio non è possibile.
  4. Uno scostamento dalla proposta di evoluzione dello stipendio di cui ai capoversi 1–3 va motivata per scritto al collaboratore.

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