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Art. 5

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 4 cpv. 2 lett. c LPers)

  1. Il datore di lavoro provvede allo sviluppo dei quadri.1
  2. I Dipartimenti prendono le misure mirate per:
    1. migliorare la gestione a tutti i livelli;
    2. sfruttare al massimo il potenziale di risorse umane esistente;
    3. promuovere la mobilità interna;
    4. preservare le possibilità degli impiegati sul mercato del lavoro;
    5. affermare l’Amministrazione federale quale datore di lavoro attrattivo;
    6. aumentare la rappresentanza delle donne nelle posizioni di quadro.
  3. Il DFF mette a punto, in collaborazione con i Dipartimenti, la strategia per lo sviluppo dei quadri. Ne garantisce la realizzazione e sostiene i Dipartimenti in questo ambito.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

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