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Art. 78a

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 19 cpv. 3, 4 e 6 lett. b LPers)

  1. Le persone che ricevono o hanno ricevuto un’indennità di cui all’articolo 78 capoversi 1–2bisdevono comunicare immediatamente al datore di lavoro precedente se iniziano un’attività lucrativa indipendente o dipendente durante il periodo per il quale ricevono o hanno ricevuto un’indennità.
  2. Le persone che durante il periodo per il quale ricevono o hanno ricevuto un’indennità di cui all’articolo 78 capoversi 1–2bisconseguono un reddito da attività lucrativa indipendente o dipendente devono restituire la parte di indennità corrispondente alla sovrapposizione tra la durata dell’indennità e la nuova attività lucrativa.
  3. L’indennità da restituire si riduce della differenza tra l’indennità versata e il reddito derivante dalla nuova attività lucrativa, sempre che il nuovo reddito sia inferiore all’indennità di cui all’articolo 78 capoversi 1–2bis.

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