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Art. 82

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 18 cpv. 2 LPers)

  1. Agli impiegati sono rimborsate le spese collegate al soggiorno all’estero e alla funzione esercitata.
  2. Nello stabilire l’indennità per le spese sostenute sono tenuti in debito conto i maggiori o minori costi sorti a seguito di un soggiorno all’estero.
  3. I maggiori costi sono rimborsati segnatamente sotto forma di:
    1. rimborso spese;
    2. adeguamento per eccesso del potere d’acquisto;
    3. importi forfettari per attività di pubbliche relazioni.
  4. Sono considerati minori costi:
    1. l’esenzione fiscale;
    2. l’adeguamento per difetto del potere d’acquisto.

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