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Art. 88d

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 17a e 31 cpv. 5 LPers)1

  1. In caso di congedo non pagato o parzialmente pagato la copertura assicurativa rimane immutata per almeno due mesi.
  2. L’autorità competente secondo l’articolo 2 che accorda un congedo non pagato o parzialmente pagato di più di due mesi, prima dell’inizio di tale congedo conviene con l’impiegato se e come continueranno a sussistere l’assicurazione e l’obbligo di pagare i contributi a partire dal terzo mese di congedo.
  3. Se dal terzo mese di congedo l’autorità competente secondo l’articolo 2 non assume più i contributi del datore di lavoro o i premi di rischio, essa comunica il congedo a PUBLICA. La persona assicurata può mantenere la copertura assicurativa avuta finora pagando, oltre ai contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio del datore di lavoro e i premi di rischio, o limitare l’assicurazione alla copertura dei rischi di morte e invalidità.
  4. I contributi dovuti dall’impiegato durante il suo congedo sono dedotti dal suo salario alla ripresa del lavoro.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 616).

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