Torna alla legge

Art. 88dter

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

Se il datore di lavoro e l’impiegato convengono il proseguimento del rapporto di lavoro oltre il 65° anno d’età, l’impiegato può richiedere la continuazione della previdenza per la vecchiaia fino alla cessazione dell’attività lucrativa, ma al massimo fino al compimento del 70° anno d’età (art. 33 LPP1). In questo caso l’autorità competente finanzia i contributi di risparmio del datore di lavoro.

Footnotes

  1. RS 831.40

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.