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Art. 94

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 22 LPers)

  1. Gli impiegati hanno l’obbligo di tacere in merito a questioni professionali o di servizio che devono essere tenute segrete per la loro natura o in virtù di prescrizioni legali o di istruzioni.
  2. L’obbligo di mantenere il segreto d’ufficio e professionale continua a sussistere anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
  3. Gli impiegati possono deporre in giudizio come parti, testimoni, persone informate sui fatti o periti giudiziari intorno a constatazioni attinenti ai loro compiti fatte in virtù di questi ultimi o nell’esercizio delle loro funzioni solo con l’autorizzazione scritta dell’autorità competente secondo l’articolo 2. L’autorizzazione non è necessaria se le deposizioni concernono fatti che giustificano un obbligo di denuncia o di segnalazione degli impiegati secondo l’articolo 302 del Codice di procedura penale1o l’articolo 22a capoversi 1 e 2 LPers.2
  4. È fatto salvo l’articolo 156 della legge del 13 dicembre 20023sul Parlamento.4

Footnotes

  1. RS 312.0

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4507).

  3. RS 171.10

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2243).

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