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Art. 99

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 25 LPers)

  1. Le misure disciplinari possono essere pronunciate soltanto al termine di un’inchiesta.
  2. Contro gli impiegati che violano i loro obblighi professionali per negligenza possono essere prese le seguenti misure disciplinari:
    1. avvertimento;
    2. 1
    3. modifica dell’ambito di attività.
  3. Contro gli impiegati che violano i loro obblighi professionali intenzionalmente o per negligenza grave possono essere prese, oltre alle misure di cui al capoverso 2, le seguenti misure disciplinari:
    1. riduzione dello stipendio del 10 per cento al massimo durante un anno al massimo;
    2. multa fino a 3000 franchi;
    3. modifica della durata del lavoro;
    4. cambiamento del luogo di lavoro.

Footnotes

  1. Abrogata dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515).

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