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Allegato 3

172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale

(art. 79 cpv. 1bis)

Calcolo dell’indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro

  1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro (art. 78) l’indennità è calcolata secondo la seguente tabella:
Durata d’impiego in anniIndennità in stipendi mensili
0–9Nessuna indennità
10–151 stipendio mensile
16–202 stipendi mensili
21–243 stipendi mensili
superiore ai 254 stipendi mensili
EtàIndennità in stipendi mensili
inferiore ai 40 anniNessuna indennità
40–45 anni1 stipendio mensile
46–50 anni2 stipendi mensili
51–55 anni3 stipendi mensili
oltre i 55 anni4 stipendi mensili
  1. Le indennità corrispondenti alla durata d’impiego e all’età sono sommate.
  2. In presenza di motivi validi, segnatamente situazioni sociali difficili, l’indennità calcolata secondo il capoverso 1 può essere aumentata al massimo a 12 stipendi mensili.
  3. Le interruzioni della durata d’impiego non sono prese in considerazione, sempre che non superino la durata di tre anni.
  4. Ai fini del calcolo degli anni d’età e d’impiego, gli anni interrotti sono arrotondati per eccesso.

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