(art. 10 cpv. 2, 14 cpv. 3 LTF)
Il presidente del Tribunale federale:
- svolge i compiti previsti dall’articolo 10 capoverso 2 e dall’articolo 14 capoverso 3 LTF;
- convoca la Corte plenaria e la Commissione amministrativa;
- decide sul ricorso alla procedura per circolazione degli atti per le decisioni della Corte plenaria; rimane riservato l’articolo 7 capoverso 2 di questo regolamento.