(art. 15 cpv. 1 lett. d e f, 17 cpv. 4 LTF)
- La Commissione amministrativa svolge i compiti previsti dagli articoli 15 capoverso 1 lettere d ed f e 17 capoverso 4 LTF. Essa è competente per adottare misure di sgravio temporanee, in particolare per:1
- ordinare il concorso di un giudice in una corte diversa dalla sua per un impiego che oltrepassa il singolo caso (art. 18 cpv. 3 LTF);
- attribuire giudici non di carriera e cancellieri ad un’altra corte anche al di fuori del periodo ordinario d’organizzazione di due anni;
- 2 ridistribuire materie o gruppi d’affari per equilibrare la suddivisione del lavoro fra le corti.
- Prima di prendere le decisioni secondo il capoverso 1, la Commissione amministrativa sente la Conferenza dei presidenti. Sente inoltre la persona interessata prima di prendere una decisione secondo il capoverso 1 lettere a e b.
- La Commissione amministrativa prepara il rapporto di gestione destinato alla Corte plenaria.