(art. 17 cpv. 4 lett. h LTF)
- Il giudice che intende svolgere un’attività accessoria che soggiace ad autorizzazione inoltra al presidente della corte una domanda di autorizzazione.
- La domanda deve contenere tutte le indicazioni necessarie sul tipo e l’oggetto dell’attività accessoria come pure sul dispendio di tempo che sarà presumibilmente con questa connesso.
- Il presidente della corte trasmette la domanda per preavviso alla Conferenza dei presidenti e per decisione alla Commissione amministrativa.