173.110.131RTFLegislation The Federal Courts1 gen 2007Fonte originale
(art. 22 LTF)
La seconda Corte di diritto civile tratta i ricorsi in materia civile e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:
a. Codice civile:
1. diritto delle persone,
2. diritto di famiglia,
3. diritto delle successioni,
4. diritti reali;
b. diritto fondiario rurale;
c.1 esecuzione e fallimenti (senza rigetto provvisorio e definitivo);
d. tenuta dei registri e decisioni sul riconoscimento e l’esecuzione di decisioni nonché sull’assistenza giudiziaria in materia civile ai sensi dell’art. 72 capoverso 2 lettera b LTF nei campi secondo le lettere a e c di questo capoverso.
La seconda Corte di diritto civile tratta su azione le controversie di diritto civile tra la Confederazione e i Cantoni o tra Cantoni (art. 120 cpv. 1 lett. b LTF), nonché, nel suo campo di competenza per materia, i ricorsi in materia di diritto pubblico contro atti normativi cantonali (art. 82 lett. b LTF).2
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I del R del TF del 9 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 770). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I del R del TF del 9 ott. 2023 (RU 2023 770). Correzione del 13 feb. 2024 (RU 2024 66). ↩
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