173.110.131RTFLegislation The Federal Courts1 gen 2007Fonte originale
(art. 23 LTF)
Il presidente della Conferenza dei presidenti presiede le corti riunite.
Egli designa un membro della Conferenza dei presidenti, che allestisce una relazione sulla questione di diritto da giudicare. Egli può designare ulteriori relatori.
Nelle corti riunite non è permesso astenersi dal voto. Il presidente partecipa alla votazione se fa parte di una corte interessata.
In caso di parità di voti è mantenuta la giurisprudenza esistente. Se la questione di diritto non è mai stata giudicata, è determinante il voto del presidente se egli partecipa alla votazione; altrimenti, la decisione gli spetta.
La Conferenza dei presidenti regola la procedura delle corti riunite in una direttiva.
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