173.110.131RTFLegislation The Federal Courts1 gen 2007Fonte originale
(art. 24 cpv. 1 seconda frase LTF)
I cancellieri possono esprimere il loro voto consultivo:
nelle deliberazioni orali, dopo che i giudici si sono espressi una prima volta;
nella procedura per circolazione degli atti, con osservazioni formulate durante la stesura del rapporto o, se non vi hanno partecipato, dopo che questo ha circolato presso i giudici.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.