173.110.131RTFLegislation The Federal Courts1 gen 2007Fonte originale
(art. 58 LTF)
Nelle sedute i giudici prendono posto a destra ed a sinistra del presidente, nell’ordine della loro anzianità di servizio; quelli eletti contemporaneamente, secondo la loro età.
Durante la deliberazione il presidente dà per primo la parola al relatore, poi agli altri giudici. Egli stesso prende la parola per ultimo.
Il giudice che intende fare una controproposta può presentarla immediatamente dopo che è stato esposto il rapporto.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.