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Art. 47

173.110.131RTFLegislation The Federal Courts1 gen 2007Fonte originale

(art. 60 LTF)

  1. Le sentenze e i dispositivi, nella misura in cui quest’ultimi vengono inviati, sono notificati per iscritto alle parti.
  2. Le sentenze vengono firmate:
    1. dal presidente della corte o dal giudice che ha presieduto il collegio giudicante; e
    2. dal cancelliere.
  3. I dispositivi vengono firmati dal cancelliere.
  4. In caso di notifica elettronica di sentenze e dispositivi nonché di decreti controfirmati dal cancelliere, questi ne firma la versione elettronica.1
  5. Gli altri decreti e la corrispondenza possono essere firmati manualmente ed elettronicamente dal personale di cancelleria su mandato della presidenza di corte o del giudice dell’istruzione.2
  6. In caso di impedimento firmano il membro del collegio giudicante con la maggiore anzianità di servizio e il cancelliere con diritto di rappresentanza.3
  7. In presenza di venti o più partecipanti alla procedura, le sentenze, i dispositivi e i decreti che devono essere firmati anche dal cancelliere possono essere notificati tramite invio di una copia da questi legalizzata. L’originale è firmato conformemente ai capoversi 2, 3 e 6 e archiviato presso il Tribunale federale.4

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I del R del TF del 9 dic. 2010 (RU 2010 6387). Nuovo testo giusta la cifra I del R del TF del 3 lug. 2012, in vigore dal 3 lug. 2012 (RU 2012 3945).

  2. Introdotto dalla cifra I del R del TF del 3 lug. 2012, in vigore dal 3 lug. 2012 (RU 2012 3945).

  3. Originario cpv. 4.

  4. Introdotto dalla cifra I del R del TF del 27 nov. 2017, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 47).

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