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Art. 57
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Art. 57
173.110.131
RTF
Legislation The Federal Courts
1 gen 2007
Fonte originale
(art. 27 LTF)
Il Tribunale federale informa il pubblico sulla sua giurisprudenza con i seguenti mezzi:
raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale svizzero (raccolta ufficiale, DTF);
internet;
messa a disposizione del pubblico delle sentenze;
comunicazioni ai media.
Informa i media in modo appropriato sugli affari correnti e su avvenimenti particolari.
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