173.110.131RTFLegislation The Federal Courts1 gen 2007Fonte originale
(art. 27 LTF)
Il segretario generale accredita per un periodo determinato, su domanda, le persone attive nei mass media che vogliono riferire sulla cronaca giudiziaria per i mass media che appaiono o hanno sede in Svizzera.
La Commissione amministrativa disciplina tramite direttive i particolari dell’accreditamento, le prestazioni del Tribunale federale e l’accesso all’informazione.
I comunicati stampa concernenti sentenze e altre decisioni vengono allestiti dal cancelliere in collaborazione con l’incaricato dei contatti con i media e approvati dal collegio giudicante di regola assieme alla redazione della sentenza.
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