173.110.131RTFLegislation The Federal Courts1 gen 2007Fonte originale
(art. 10 LPD)
L’incaricato della protezione dei dati è il consulente per la protezione dei dati ai sensi dell’articolo 10 della legge federale del 25 settembre 20201sulla protezione dei dati e dell’articolo 26 dell’ordinanza del 31 agosto 20222sulla protezione dei dati.
Esercita la sua funzione in modo indipendente e senza ricevere istruzioni.
I servizi scientifici e amministrativi del Tribunale federale concedono al consulente per la protezione dei dati l’accesso a qualsiasi informazione, documento, registro delle attività di trattamento e dato personale necessario all’adempimento dei suoi compiti.
Informano il consulente per la protezione dei dati in merito a qualsiasi violazione della sicurezza dei dati.
Per il resto si applica per analogia l*’* ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati.