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Commenti: Art. 7 | Omnilex
Law
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Art. 7
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Art. 7
173.110.131
RTF
Legislation The Federal Courts
1 gen 2007
Fonte originale
(art. 15 cpv. 2, 21 LTF)
La Corte plenaria prende le sue decisioni di regola con la procedura per circolazione degli atti.
La procedura per circolazione degli atti è esclusa se una corte o almeno cinque membri della Corte plenaria chiedono la discussione di un affare.
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