173.110.131RTFLegislation The Federal Courts1 gen 2007Fonte originale
(art. 16 LTF)
La Conferenza dei presidenti svolge i compiti previsti dall’articolo 16 LTF.
Essa coordina la giurisprudenza fra le corti, nella misura in cui ciò non compete alle corti riunite in virtù dell’art. 23 LTF (art. 37 di questo regolamento).
I giudici ordinari segnalano alla Conferenza dei presidenti le questioni giuridiche che necessitano di coordinazione.
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