173.713.162RSPPFLegislation The Federal Courts1 gen 2011Fonte originale
La polizia giudiziaria federale e il Ministero pubblico della Confederazione stilano separatamente il loro elenco delle spese.
La polizia giudiziaria federale trasmette il suo elenco delle spese al Ministero pubblico della Confederazione al termine della fase di investigazione di polizia.
Il Ministero pubblico della Confederazione allega gli elenchi delle spese della procedura preliminare, compresi quelli per la messa in stato d’accusa, all’atto di accusa che trasmette alla Corte penale.1
In caso di delega della causa all’autorità penale cantonale preposta al perseguimento penale, il Ministero pubblico della Confederazione allega agli atti gli elenchi delle spese della procedura federale.
Quando emana un decreto di non luogo a procedere (art. 310 del Codice di procedura penale2, CPP), di abbandono (art. 319 e segg. CPP), un decreto d’accusa (art. 352 e segg. CPP), un decreto di confisca (376 e segg. CPP) o una decisione giudiziaria indipendente successiva (art. 363 e segg. CPP), il Ministero pubblico della Confederazione decide in merito alla riscossione delle spese.
Alla chiusura dei dibattimenti, la Corte penale e la Corte d’appello allegano il proprio elenco delle spese a quelli trasmessi con l’atto di accusa. Prima della chiusura dei dibattimenti, il Ministero pubblico della Confederazione è tenuto a trasmettere alla Corte penale o alla Corte d’appello il suo elenco delle spese per l’esercizio dei suoi diritti di parte nella procedura giudiziaria.3
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del TPF del 21 ago. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4579). ↩