195.11OSEstFederal Council Ordinance1 nov 2015Fonte originale
(art. 33 cpv. 2 LSEst)
I contributi volti a compensare il costo della vita concessi come aiuto sociale urgente sono computati nelle prestazioni periodiche autorizzate che verranno eventualmente autorizzate in un secondo momento.
L’aiuto sociale urgente che si rende necessario durante un soggiorno temporaneo in Svizzera è concesso dal Cantone di dimora conformemente al diritto cantonale.
La Confederazione rimborsa le spese sostenute al Cantone di dimora se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
il richiedente è uno Svizzero all’estero secondo l’articolo 3 lettera a LSEst;
la situazione di emergenza è comprovata;
il Cantone di dimora ha chiesto la restituzione al richiedente o a terzi ma senza successo.
Le spese amministrative del Cantone di dimora non sono rimborsate.
L’obbligo di rimborso si estingue dopo tre anni dall’insorgere delle spese.
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