Se la Confederazione, in virtù delle disposizioni del presente capitolo, presta aiuto sociale a una persona che ha diritto a contributi di mantenimento secondo l’articolo 276 o all’assistenza secondo l’articolo 328 del Codice civile1(CC), la DC è legittimata a fare valere, nei confronti del debitore del mantenimento, i diritti trasmessi alla Confederazione secondo gli articoli 289 capoverso 2 e 329 capoverso 3 CC.
RS 210 ↩
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