195.11OSEstFederal Council Ordinance1 nov 2015Fonte originale
Con la designazione di «Fondo di aiuto per i cittadini svizzeri all’estero» (Fondo) è istituito un fondo speciale ai sensi dell’articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 20051sulle finanze della Confederazione. Il Fondo è composto in particolare dai fondi speciali e dalle liberalità menzionati nell’allegato e rimane vincolato agli scopi e alle condizioni di questi ultimi.
Il Fondo serve a prevenire o attenuare casi di rigore e situazioni di indigenza di Svizzeri all’estero qualora non siano possibili altre forme di aiuto basate sulla presente ordinanza.