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Commenti: Art. 44 | Omnilex
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OSEst · Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all’estero
Art. 44
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195.11
OSEst
Federal Council Ordinance
1 nov 2015
Fonte originale
Possono beneficiare delle prestazioni del Fondo:
gli Svizzeri all’estero e i loro familiari che vivono nella stessa economia domestica;
le istituzioni a favore degli Svizzeri all’estero.
Le prestazioni del Fondo sono vincolate allo scopo previsto e vengono erogate sotto forma di contributi unici e senza obbligo di restituzione.
La DC decide in merito alla concessione di prestazioni del Fondo. Non sussiste alcun diritto alle prestazioni.
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