195.11OSEstFederal Council Ordinance1 nov 2015Fonte originale
(art. 45 LSEst)
Gli aiuti prestati in caso di scomparsa di persone possono comprendere in particolare:
la consulenza ai familiari;
la spiegazione ai familiari del fatto che le autorità possono avviare una ricerca soltanto dopo che è stata presentata una denuncia di scomparsa alla polizia;
gli accertamenti per chiarire se sia noto il luogo di soggiorno della persona cercata.
Il DFAE non conduce indagini.
Lo svolgimento di operazioni di ricerca e salvataggio all’estero è di competenza dello Stato ospite. La Confederazione partecipa in linea di principio se lo Stato ospite ne fa richiesta o acconsente.
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