La legalizzazione di decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile trasmessi alla rappresentanza per l’inoltro alle autorità svizzere competenti in materia di stato civile al fine della documentazione nel registro dello stato civile svizzero è disciplinata, fatti salvi i trattati internazionali, dall’articolo 5 dell’ordinanza del 28 aprile 20041sullo stato civile.
RS 211.112.2 ↩
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.