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Commenti: Art. 26 | Omnilex
Law
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LPV · Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero
Art. 26
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Art. 26
196.1
LPV
Federal Act
1 lug 2016
Fonte originale
È punito con la multa sino a 250 000 franchi chiunque viola intenzionalmente gli obblighi di notifica e di informazione di cui all’articolo 7.
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 100 000 franchi.
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