I titolari privati del trattamento possono nominare un consulente per la protezione dei dati.
Il consulente funge da interlocutore per le persone interessate come pure per le autorità competenti in Svizzera per la protezione dei dati. Ha segnatamente i compiti seguenti:
fornire formazione e consulenza al titolare privato del trattamento in questioni concernenti la protezione dei dati;
partecipare all’applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.
I titolari privati del trattamento possono avvalersi dell’eccezione di cui all’articolo 23 capoverso 4 se:
il consulente esercita la sua funzione in modo indipendente dal titolare del trattamento e senza ricevere da questi istruzioni;
il consulente non esercita attività inconciliabili con i suoi compiti di consulente;
il consulente dispone delle conoscenze tecniche necessarie; e
il titolare del trattamento pubblica i dati di contatto del consulente e li comunica all’IFPDT.
Il Consiglio federale disciplina la nomina dei consulenti da parte degli organi federali.
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