Gli organi federali hanno il diritto di comunicare dati personali soltanto se lo prevede una base legale ai sensi dell’articolo 34 capoversi 1–3.
In deroga al capoverso 1, gli organi federali possono, nel caso specifico, comunicare dati personali se:
la comunicazione è indispensabile all’adempimento dei compiti legali del titolare del trattamento o del destinatario;
la persona interessata ha dato il suo consenso alla comunicazione;
la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l’integrità fisica della persona interessata o di un terzo e non è possibile ottenere il consenso della persona interessata entro un termine ragionevole;
la persona interessata ha reso i suoi dati personali accessibili a chiunque e non si è opposta espressamente alla comunicazione; o
il destinatario rende verosimile che la persona interessata rifiuta di dare il proprio consenso, oppure si oppone alla comunicazione, al solo scopo di impedirgli l’attuazione di pretese giuridiche o la difesa di altri interessi degni di protezione; la persona interessata deve previamente essere invitata a pronunciarsi, salvo che ciò sia impossibile o richieda un onere sproporzionato.
Nell’ambito dell’informazione ufficiale del pubblico, gli organi federali possono inoltre comunicare dati personali d’ufficio o in virtù della legge del 17 dicembre 20041sulla trasparenza se:
i dati sono in rapporto con l’adempimento di compiti pubblici; e
sussiste un interesse pubblico preponderante alla comunicazione dei dati.
Gli organi federali possono comunicare, su richiesta, cognome, nome, indirizzo e data di nascita di una persona anche se le condizioni del capoverso 1 o 2 non sono adempiute.
Gli organi federali possono rendere accessibili a chiunque dati personali mediante servizi di informazione e comunicazione automatizzati se una base legale prevede la pubblicazione di questi dati oppure se comunicano dati in virtù del capoverso 3. Se cessa l’interesse pubblico a renderli accessibili a chiunque, i dati contenuti nel servizio di informazione e comunicazione automatizzato sono cancellati.
Gli organi federali rifiutano o limitano la comunicazione, oppure la vincolano a oneri, se lo esige:
un importante interesse pubblico o un interesse manifestamente degno di protezione della persona interessata; o
un obbligo legale di serbare il segreto o una disposizione speciale concernente la protezione dei dati.