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Commenti: Art. 50 | Omnilex
Law
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Art. 50
Art. 49
Art. 51
Art. 50
235.1
LPD
Federal Act
1 set 2023
Fonte originale
Se l’organo federale o il privato non ottempera all’obbligo di collaborare, l’IFPDT può, nell’ambito dell’inchiesta, ordinare in particolare:
l’accesso alle informazioni, ai documenti, ai registri delle attività di trattamento e ai dati personali necessari per l’inchiesta;
l’accesso ai locali e agli impianti;
l’interrogatorio di testimoni;
perizie di esperti.
È fatto salvo il segreto professionale.
Per eseguire i provvedimenti di cui al capoverso 1, l’IFPDT può far capo ad altre autorità federali o a organi di polizia cantonali o comunali.
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