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Commenti: Art. 54 | Omnilex
Law
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Art. 54
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Art. 55
Art. 54
235.1
LPD
Federal Act
1 set 2023
Fonte originale
Le autorità federali e cantonali comunicano all’IFPDT le informazioni e i dati personali necessari per l’adempimento dei suoi compiti legali.
L’IFPDT comunica alle autorità seguenti le informazioni e i dati personali necessari per l’adempimento dei loro compiti legali:
autorità incaricate della protezione dei dati in Svizzera;
autorità di perseguimento penale competenti, in caso di denuncia di un reato conformemente all’articolo 65 capoverso 2;
autorità federali nonché organi di polizia cantonali e comunali, per l’esecuzione dei provvedimenti di cui agli articoli 50 capoverso 3 e 51.
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