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Commenti: Art. 59 | Omnilex
Law
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Art. 59
Art. 58
Art. 60
Art. 59
235.1
LPD
Federal Act
1 set 2023
Fonte originale
L’IFPDT riscuote dai privati emolumenti per:
il parere in merito a un codice di condotta secondo l’articolo 11 capoverso 2;
l’approvazione di clausole tipo di protezione dei dati e di norme interne d’impresa vincolanti secondo l’articolo 16 capoverso 2 lettere d ed e;
la consultazione nell’ambito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati secondo l’articolo 23 capoverso 2;
provvedimenti cautelari e provvedimenti secondo l’articolo 51;
la consulenza su questioni inerenti alla protezione dei dati secondo l’articolo 58 capoverso 1 lettera a.
Il Consiglio federale determina l’importo degli emolumenti.
Il Consiglio federale può definire i casi in cui si può prescindere dalla riscossione di un emolumento o ridurne l’importo.
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