281.31RformLegislation The Federal Courts1 gen 1997Fonte originale
La tenuta del registro dei gruppi è facoltativa.
Nel registro dei gruppi s’inscrivono le esecuzioni in via di pignoramento o di realizzazione del pegno a cui più creditori partecipano al ricavo dei medesimi oggetti.
S’indicherà:
nella colonna n. 1: il numero progressivo che l’esecuzione porta nel registro delle esecuzioni;
nella colonna n. 2: i nomi dei creditori partecipanti, nell’ordine di data della loro partecipazione o secondo il loro grado;
nella colonna n. 3: l’ammontare del credito con interessi e spese, quale figura nell’atto di pignoramento;
nella colonna n. 4: l’ammontare ad esecuzione ultimata;
nella colonna n. 5: la data d’inoltro della domanda di pignoramento;
nella colonna n. 6: la data dell’esecuzione e dei supplementi del pignoramento;
nella colonna n. 7: la data dalla quale il pignoramento è divenuto definitivo se esso è definitivo sin dall’inizio, s’inscriverà: eseguito (dal);
nella colonna n. 8: la data dell’inoltro della domanda di vendita fatta dal creditore rispettivo;
nella colonna n. 9: la data ossia il giorno fino a cui fu concessa una dilazione. Cessando la dilazione prima di questo giorno, si cancellerà la.data stessa per sostituirla con quella del giorno in cui cessa la dilazione;
nella colonna n. 10: la data delle vendite.
Nella distinta delle spese s’inscrivono tutte le spese che vanno a carico del gruppo.
Sotto la rubrica «conto» si registrerà il prodotto netto della vendita da cui si dedurranno le spese figuranti nella colonna contigua. La rimanenza rappresentante il ricavo netto dell’esecuzione, sarà, secondo i casi, riportata sul conto di ogni esecuzione o sulla graduatoria.
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