Per le quietanze (art. 16) l’ufficio potrà o classificare separatamente le quietanze riferentisi ad ogni fallimento, numerandole per ordine di data e riunendole poi in un involto che dovrà portare l’intestazione del fallimento ed essere annesso agli altri atti del fallimento, appena terminata la liquidazione; oppure numerare le quietanze progressivamente secondo l’ordine delle registrazioni al libro cassa, ricominciando ogni anno la numerazione col n. 1, e riunirle poi in fascicoli classificati anno per anno. Il numero d’ordine iscritto sopra ogni quietanza viene, nel primo caso, riportato sul libro mastro, nel secondo caso, sul libro di cassa.
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