Agli uffici dei fallimenti è vietato:
- di mescolare il danaro appartenente all’ufficio con quello di loro privata proprietà, sia nei rapporti colla cassa dell’ufficio, sia nei rapporti colla Cassa dei depositi;
- ove essi coprano altre pubbliche cariche, di introdurre nel mastro o nel libro di cassa scritture non concernenti l’ufficio dei fallimenti, a meno che tali registrazioni siano fatte in colonne speciali;
- d’impiegare anche solo provvisoriamente il danaro proveniente da una massa per soddisfare gl’impegni di un’altra massa. Le anticipazioni personali fatte dall’ufficiale a favore d’una determinata massa, dovranno tosto essere da lui registrate come tali.