281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale
Nell’inventario devono figurare in sezioni speciali, ma con numerazione progressiva ininterrotta: i fondi, le carte-valori, i crediti ed altri diritti ed il danaro contante. In fine dell’inventario sarà fatto un riassunto dei valori di stima di ogni categoria. Se non furono rinvenuti enti appartenenti all’una o all’altra categoria, ne sarà fatta menzione nel riassunto.1
È però concessa all’ufficiale la facoltà di elencare nell’inventario i diversi beni l’uno dopo l’altro, senza suddividerli in categorie distinte.
Per ogni ente inventariato dovrà essere indicato il luogo dove si trova (circondario di fallimento, Comune, località).
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884). ↩
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