281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale
Il provvedimento preso dall’ufficio circa gli oggetti non pignorabili sarà comunicato, mediante presentazione dell’inventario, ai creditori che interverranno alla prima adunanza. Da questo punto comincia a decorrere per i creditori il termine di ricorso all’autorità di vigilanza contro siffatto provvedimento. Decorso questo termine, i creditori non saranno più ammessi ad impugnarlo.
Quando non è possibile di prendere una decisione in merito avanti la prima assemblea, oppure quando il fallimento vien liquidato secondo la procedura sommaria, la comunicazione del deposito dell’inventario si farà congiuntamente a quella del deposito della graduatoria. In questi casi il termine per ricorrere contro l’inventario decorre dal giorno dell’avvenuto deposito.
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