281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale
Se il decreto di fallimento non ha posto a carico del debitore o del creditore richiedente il fallimento l’obbligo di anticipare le spese occorse fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi o alla pubblicazione e convocazione dei creditori comprese, l’ufficio avrà il diritto di esigere tale anticipazione da chi è tenuto a farla in base all’articolo 169 LEF.1
L’esercizio di questo diritto non potrà però ritardare in verun modo la compilazione dell’inventario.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997RU 1996 2884). ↩
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