281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale
Negli avvisi speciali di cui all’articolo 233 LEF, bisogna indicare il contenuto della pubblicazione relativa alla dichiarazione di fallimento. Bisogna inoltre ingiungere ai creditori pignoratizi, nonchè ai terzi cui fossero stati successivamente costituiti in pegno i titoli, di consegnarli all’ufficio.
Siffatti avvisi saranno, nella procedura ordinaria, spediti:
a tutti i creditori, dei quali siano conosciuti il nome e la dimora;
al tribunale, davanti al quale pende una causa civile ai sensi dell’articolo 207 capoverso 1 LEF, e all’autorità, davanti alla quale pende un procedimento amministrativo ai sensi dell’articolo 207 cpv. 2 LEF;
alla società di assicurazione, colla quale il fallito ha conchiuso un contratto di assicurazione contro i danni o sulla vita;
1 alla competente autorità di protezione dei minori e degli adulti, se il fallito è detentore dell’autorità parentale, curatore, mandatario designato con mandato precauzionale o tutore e vi sono indizi concreti che la dichiarazione del fallimento possa esporre a pericolo gli interessi dei minori o degli interessati;
agli uffici del registro fondiario degli altri circondari di fallimento, nei quali il fallito possedeva immobili, a tenore dell’inventario.2
I nomi dei creditori, ai quali sono stati spediti speciali avvisi, verranno iscritti dall’ufficiale nel processo verbale del fallimento od in una lista separata, da lui firmata.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). ↩
Nuovo testo giusta il n. I del D del TF del 5 giu. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2884). ↩
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