281.32RUFLegislation The Federal Courts1 gen 1912Fonte originale
Le decisioni relative alla restituzione di beni di cui la massa fallimentare possiede la facoltà di disporre e che sono rivendicati da un terzo (art. 242 e 242a LEF nonché art. 34 della presente ordinanza) devono esser prese dopo che è decorso il termine per l’insinuazione dei crediti (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF), sia che la rivendicazione sia stata fatta dal terzo stesso o che il bene sia stato indicato dal fallito o da altri come spettante a terzi.
Una decisione dev’essere presa, anche se la pretesa del terzo viene notificata dopo la vendita del bene rivendicato, ma prima del riparto del ricavo della vendita.
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