Quando uno o più creditori abbiano chiesto ed ottenuto la cessione di pretese della massa, l’amministrazione del fallimento rilascerà loro analoga dichiarazione di cessione, e fisserà in seguito al terzo rivendicante il termine previsto agli articoli 242 capoverso 2 e 242a capoverso 3 LEF per promuovere l’azione indicando i nomi dei creditori cessionari contro i quali dovranno essere diretti gli atti giudiziari nella loro qualità di rappresentanti della massa.